Non basta fare l’oste per gestire un agriturismo: secondo le ultime regole stabilite dall’INL il compito di controllare queste attività spetta a figure che possono essere qualificate come agricoltori o allevatori.


Con la recente Nota n. 5486 del 16 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove linee guida in merito all’inquadramento delle imprese agrituristiche, una questione da sempre al centro di dibattiti normativi. L’obiettivo è chiarire come le aziende agrituristiche debbano essere gestite, con particolare attenzione al bilanciamento tra attività agricole e quelle legate alla ristorazione e all’ospitalità.

Non basta essere un oste: per gestire un agriturismo servono agricoltori e allevatori

La normativa italiana è chiara: per poter esercitare l’attività agrituristica, è necessario che la gestione principale dell’impresa sia legata all’agricoltura. Attività come la coltivazione dei terreni, la silvicoltura o l’allevamento devono rimanere centrali e preponderanti rispetto a quelle di ospitalità. Questa connessione non è casuale, ma si basa su vari pronunciamenti della Corte di Cassazione (ad esempio, le sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) che hanno ribadito come l’agriturismo non possa essere considerato una semplice attività ricettiva. L’ospitalità, infatti, deve essere vista come una componente “complementare” e strettamente legata all’attività agricola.

L’Ispettorato del Lavoro, in una circolare del 2020, aveva già segnalato che nel caso in cui le entrate derivate dalla ristorazione fossero nettamente superiori a quelle derivanti dall’attività agricola, e vi fosse un utilizzo massiccio di prodotti non aziendali, l’impresa non potrebbe essere considerata agrituristica. Tuttavia, questa impostazione richiede di essere interpretata alla luce delle normative regionali.

Le normative regionali

Le Regioni, infatti, hanno un ruolo determinante nella regolamentazione degli agriturismi. La legge quadro sull’agriturismo (L. n. 96/2006) delega loro la definizione di criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, oltre alla valutazione del rapporto di connessione tra le attività agrituristiche e quelle agricole. Questo rapporto è cruciale, in quanto garantisce che l’agriturismo non diventi una mera attività commerciale, ma resti saldamente legato all’agricoltura.

Nel 2021, il D.L. n. 73/2021 ha introdotto alcune modifiche significative alla normativa. Da un lato, ha confermato che i lavoratori impiegati nell’agriturismo devono essere considerati come parte del settore agricolo, anche quando sono impegnati nelle attività di ospitalità. Dall’altro, ha eliminato il criterio del “tempo di lavoro” come parametro per valutare la prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica. Ciò significa che le Regioni non possono più basarsi sul confronto tra il tempo dedicato all’agricoltura e quello speso nell’ospitalità per determinare la prevalenza.

Questa modifica ha semplificato la valutazione del rapporto tra le due attività, ma ha anche posto una maggiore responsabilità sulle Regioni. Sono infatti loro a stabilire i criteri per garantire che l’attività agricola resti centrale, senza farsi superare da quella agrituristica.

Gli accertamenti ispettivi

Nel contesto degli accertamenti ispettivi, il personale incaricato deve quindi fare riferimento non solo alle normative nazionali, ma anche ai criteri specifici stabiliti dalle Regioni. Solo in caso di significativi scostamenti da questi criteri, gli ispettori potranno coinvolgere gli uffici regionali competenti per un approfondimento sul corretto inquadramento previdenziale delle imprese.

La centralità assoluta dell’attività agricola

In sintesi, chi gestisce un agriturismo deve ricordare che l’attività agricola è e rimane il cuore pulsante di questo tipo di impresa. Oltre a essere un imprenditore agricolo, l’oste deve rispettare le regole che garantiscono l’equilibrio tra ospitalità e produzione agricola, pena la perdita dello status di azienda agricola e il passaggio a un inquadramento prettamente commerciale.

Il testo della nota dell’Ispettorato del Lavoro

Qui il documento completo.