Una recente sentenza del TAR Sicilia, la numero 3010/2024, fa il punto su calcolo soglia di anomalia e le regole sull’esclusione automatica delle offerte alla luce del nuovo Codice degli Appalti.


Nello specifico i giudici amministrativi siciliani hanno fornito chiarimenti sull’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, disciplinata dall’articolo 54 e dall’Allegato II.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, noto come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La sentenza conferma la piena legittimità di questo strumento, volto a garantire una competizione equa e trasparente tra gli operatori economici, in linea con il principio di concorrenza previsto dal legislatore.

Il caso in esame ha coinvolto un appalto in cui l’aggiudicatario aveva presentato un’offerta con un ribasso pari alla soglia di anomalia, calcolata secondo il “Metodo A” previsto dall’Allegato II.2. Alla Sezione III del TAR Sicilia si richiedeva di valutare la legittimità della procedura e, nello specifico, di annullare l’aggiudicazione dell’offerta in questione.

Soglia di anomalia negli appalti ed esclusione automatica delle offerte

Il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, applicato quando l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio del prezzo più basso, impone l’estromissione degli operatori economici che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Questo approccio si pone in continuità con quanto già previsto dal precedente Codice degli Appalti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), riaffermando la necessità di mantenere elevati standard di professionalità e affidabilità tra gli operatori coinvolti.

La concorrenza come strumento per tutelare l’interesse pubblico

La sentenza del TAR Sicilia si richiama all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, che definisce il principio del risultato. Tale principio stabilisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale all’obiettivo di garantire il miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici. In questa visione, la competizione non è fine a sé stessa, ma rappresenta un mezzo per salvaguardare l’interesse pubblico, selezionando operatori in grado di garantire efficienza, puntualità e professionalità.

In altre parole, l’obiettivo del legislatore non è quello di favorire una mera gara al ribasso, ma di garantire che gli appalti vengano assegnati ad operatori che possano effettivamente eseguire il servizio in modo affidabile e conforme agli standard di qualità previsti. L’eliminazione di offerte anomale, comprese quelle con ribassi pari alla soglia di anomalia, mira a evitare che risultino selezionati soggetti che, per via di offerte troppo aggressive, potrebbero non mantenere gli impegni contrattuali con la diligenza richiesta.

Coerenza con gli obiettivi amministrativi

L’esclusione automatica di offerte sospette o anomale, compresa quella con ribasso pari alla soglia di anomalia, si rivela dunque coerente con l’obiettivo della Pubblica amministrazione di ottenere il miglior risultato possibile nell’affidamento di servizi e forniture. Questo approccio tutela gli interessi pubblici, impedendo che si affidino contratti delicati a soggetti che potrebbero non avere le competenze o le risorse necessarie per garantirne una corretta esecuzione.

La decisione del TAR Sicilia sottolinea come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici mantenga alta l’attenzione sull’affidabilità degli operatori economici, escludendo coloro che, già in fase di offerta, dimostrano segnali di inadeguatezza. L’obiettivo finale è assicurare che gli appalti pubblici non solo siano economicamente vantaggiosi, ma che vengano eseguiti in modo efficiente e conforme agli interessi pubblici, garantendo la massima qualità possibile.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.