istat_societa_partecipateRegioni ed enti locali hanno condiviso l’impianto generale del provvedimento sulle società. Via libera, in Conferenza Unificata, al decreto sul taglio delle partecipate; mentre si arresta, ancora una volta, il decreto sulle semplificazioni. Il nuovo testo unico ne prevede due, il piano straordinario per avviare la riduzione delle partecipazioni e quello ordinario, annuale, per evitare che la «giungla» ricomincia a crescere subito dopo. Quest’anno, però, secondo il testo approvato in consiglio dei ministri andrebbero attuati entrambi, con una contemporaneità che non ha senso. Il problema nasce dal calendario e dai tempi di approvazione della riforma, che si sono allungati anche per le lunghe settimane passate dall’approvazione ufficiale in consiglio dei ministri e la comparsa dei testi definitivi.

 

Secondo quanto stabilito all’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica sono composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e complessità dell’attività svolta. Non sono assoggettate all’applicazione della predetta disciplina CONSIP S.p.A. e SOGEI S.p.A., per le quali l’art. 23-quinquies, comma 7, del citato decreto prevede che i consigli di amministrazione siano composti da tre membri, di cui due individuati tra i dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria ed il terzo con funzioni di amministratore delegato.

 

Gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (riforma Madia) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Si ritiene che la delega sulle partecipate sia uno dei punti qualificanti dell’attuazione dell’intera riforma, avuto riguardo ai principi e criteri direttivi specifici che sono:

 

• distinzione tra tipi di società per attività, interessi pubblici di riferimento, partecipazione, affidamento, quotazione;

 

• razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di riferimento,

 

• definizione del regime di responsabilità di amministratori, dipendenti, organi di gestione e controllo;

 

• definizione dei requisiti di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo,

 

• razionalizzazione dei criteri per acquisti e reclutamento del personale, di natura pubblicistica, anche volti al contenimento dei costi;

 

• trasparenza ed efficienza;

 

• consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari in attuazione dell’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

 

• eliminazione delle sovrapposizioni tra regole ed istituti privatistici e pubblicistici di disciplina e controllo;

 

• possibilità di disporre piani di rientro e commissariamento;

 

• regolazione dei flussi finanziari tra amministrazione pubblica e società secondo i “criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato”.

 

Tra le novità recate dallo schema di decreto legislativo si segnalano:

 

– l’istituzione di un organo di vigilanza;

 

– l’efficientamento del sistema, rimarcato dall’annunciato taglio di almeno duemila società entro un anno dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni (tante sarebbero le società prive dei requisiti stabiliti dal decreto);

 

– la fissazione del concetto di controllo analogo;

 

– la gestione del personale;

 

– la previsione dell’amministratore unico nelle società a controllo pubblico con conseguente rimodulazione del trattamento stipendiale.

 

Altra importante novità che merita essere segnalata è l’attenzione che il legislatore delegato ha dedicato all’assetto definitorio della materia, ponendosi così in linea con la più recente tendenza a dedicare l’incipit di ogni intervento normativo alle definizioni rilevanti.