societa partecipate scelte politicheIl Testo unico delle partecipate, come modificato dal decreto correttivo (Dlgs 100/2017), ripropone,  anche il tema della scelte pubbliche eseguite da autorità propriamente politica.


Si ricorda che secondo l’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175  le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societa’ aventi per oggetto attivita’ di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali, ne’ acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa’.

 

Nei limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa’ e acquisire o mantenere partecipazioni in societa’ esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ sotto indicate:

 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita’ di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita’ di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

Al comma 5 è indicato che fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potesta’ legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e’ fatto divieto alle societa’ alla lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa’ e di acquisire nuove partecipazioni in societa’. Il divieto non si applica alle societa’ che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

 

L’articolo 5, comma 2, invece, prevede che il consiglio comunale dapprima approvi uno schema di atto deliberativo, indi lo sottoponga (d’obbligo) a consultazione pubblica (modalità referendaria non esclusa) e che, solo dopo questo passaggio, l’atto sia riportato in consiglio per la decisione definitiva.

 

Si ricorda, infine, che l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorita’ puo’ presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.