Le amministrazioni pubbliche possono ripianare le perdite delle partecipate, ma entro i precisi limiti definiti dal Testo unico e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
Il decreto correttivo in materia di società a partecipazione pubblica interviene dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 nella parte in cui quest’ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata.
All’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa’ partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.».
L’art. 21 del Testo Unico partecipate (d.lgs. 175/2016), infatti, prevede che nel caso in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Un elemento di particolare interesse si rinviene nel rafforzamento delle previsioni contenute nell’articolo 14, comma 4 del Dlgs 175/2016, che stabiliscono il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di erogare finanziamenti o sostenere con garanzie le società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.
Le amministrazioni pubbliche locali devono poi gestire l’eventuale intervento dovendo fare riferimento alle condizioni definite dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 21 del Testo unico. Questa disposizione, infatti, stabilisce che gli enti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipate con le somme accantonate a bilancio, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di stato, definiti dalla decisione della Commissione Ue del 20 dicembre 2011.
Si ricorda per concludere che l’eventuale alienazione della partecipazione sarà da effettuarsi entro un anno dal termine per la ricognizione e quindi anche tale termine slitterà in conseguenza dello slittamento del primo. Ai fini della prima applicazione delle prescrizioni inerenti la redazione dei piani di razionalizzazione si considera quale primo triennio rilevante quello 2017-2019. In altri termini, il decreto attuativo della legge delega di riforma della p.a. voluta da Marianna Madia consente almeno fino al 2019, la sopravvivenza di società partecipate con fatturato superiore a 500 mila (e non più superiore alla soglia di 1 milione originariamente prevista).