Se la regola della forma scritta è valida per tutti i contratti sottoscritti dalla pubblica amministrazione vale anche per le Società Partecipate?
Indicazioni arrivano dalla ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 3566/2018.
Per il Tribunale di Catania, in assenza di una accettazione scritta, la modifica non poteva ritenersi valida. Questo vista la natura di ente pubblico dell’ente in questione.
Per la Corte d’Appello invece, come chiarito dalle Sezioni unite (n. 5685/2011), le aziende speciali sono equiparabili agli enti pubblici economici e dunque per le attività economiche sono soggette alle norme di diritto privato.
Il rapporto tra la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni.
La riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal D.Lgs n.175 dcl 2016. Ovviamente, inapplicabile alla fattispecie, del quale particolarmente segnala la disposizione secondo cui:
“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato”.
In conclusione, stabilire se la volontà contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa in forma scritta costituisce questione di massima di particolare importanza. Sicché, occorre sottoporre al Primo Presidente l’opportunità di rimettere la questione stessa al giudizio delle Sezioni Unite.
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