È il principio alla base delle rettifiche delle dichiarazioni, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno in proporzione alla quota di partecipazione.
SINTESI: La Cassazione – uniformandosi all’indirizzo delle sezioni unite – ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del Dpr 917/1986, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo sia i membri di esso, salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (cfr Sezioni unite, n. 14815/2008).
Ordinanza n. 22866 del 9 novembre 2015 (udienza 8 ottobre 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Crucitti Roberta
Processo tributario – Reddito della società di persone ed obbligazioni tributarie dei singoli soci – Litisconsorzio necessario – Sussistenza