soccorso-istruttorio-rimodulazione-offerta-in-corso-di-garaIn una recente sentenza del TAR Sardegna i giudici si pronunciano sul Soccorso Istruttorio e l’eventuale rimodulazione dell’offerta in corso di gara.


Nel caso in esame si escludeva un operatore in quanto il fatturato globale medio anno riferito agli ultimi tre anni è risultato insufficiente rispetto al requisito minimo di fatturato chiesto dal disciplinare di gara, corrispondente alla somma degli importi a base di gara quinquennali relativi ai lotti offerti.

Tra i vari motivi di ricorso l’impresa invoca anche il mancato esercizio, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio.

Soccorso Istruttorio e rimodulazione dell’offerta in corso di gara

L’istituto in esame, com’è noto, è stato introdotto al fine di tutelare il principio del favor partecipationis rispetto al rigido formalismo e allo scopo di garantire la partecipazione alle varie fasi della gara del maggior numero di offerenti, consentendo di sanare eventuali carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata.

Nel caso di specie, non poteva essere concesso alcun soccorso istruttorio giacché, in relazione all’offerta presentata, la mancanza del fatturato, quale risultante dai bilanci, per la somma dei lotti per i quali la ricorrente aveva chiesto di partecipare alla gara, è un dato di fatto, in ordine al quale non poteva essere applicato l’istituto in questione che la ricorrente ha, in realtà, invocato al fine di sollecitare, nella sostanza, una inammissibile rimodulazione dell’offerta in corso di gara.

Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa per la quale

il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.”

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it