soccorso istruttorioReferenze bancarie: è attivabile il soccorso istruttorio?


Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione in quanto l’art. 83 comma 9 d.lgs 50/16 si riferisce all’ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consente alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all’impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, i quali a norma dell’art. 46 comma 1 bis, assumono valenza di elemento essenziale dell’offerta.

 

A favore della tesi della possibilità di regolarizzare la mancanza delle referenze bancarie. Anche successivamente alla proposizione della domanda, si pone invece la recente sentenza del TAR Napoli 19.10.2017 n. 4884. La quale, sul presupposto che le referenze bancarie siano un elemento formale della domanda, ritiene che:

 

l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio. Anche se richiesta nella lex specialis (aspetto assente nel caso che ci occupa) .

 

In effetti, sembra più corretto considerare le referenze bancarie come un elemento estraneo all’offerta economica in quanto quest’ultima si riferisce all’oggetto dell’appalto, mentre le referenze bancarie riguardano la qualità soggettiva del concorrente – per usare la definizione del comma 8 dell’art. 83, “una condizione di partecipazione” che attesti “le capacità realizzative” – che viene attestata nella domanda di partecipazione contenuta nella busta “A”, mentre l’offerta economica è contenuta nella busta “C”. (in tal senso anche TAR Latina, 23.02.2018 n. 88).