Il TAR Napoli, con la Sentenza del 01.02.2017 n. 685, si è espresso sulla possibile inammissibilità del Soccorso Istruttorio in caso di modifica delle dichiarazioni afferenti un requisito di partecipazione alla gara.
Non è condivisibile la prospettazione secondo la quale a fronte delle dichiarazioni relative a due nuove piattaforme per il conferimento dei rifiuti oggetto dell’appalto, mai dichiarate e menzionate in sede di domanda di partecipazione, opererebbe il disposto dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”.
Nel caso di specie, non appare rispettata la finalità del soccorso istruttorio, anche nella nuova configurazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 poiché, ad avviso del Collegio, l’indicazione di due nuove piattaforme per il conferimento dei rifiuti, mai dichiarate né menzionate nella domanda di partecipazione (una delle quali addirittura relativa ad una ditta esterna all’ATI con convenzione stipulata in epoca successiva alla scadenza della presentazione delle offerte) è idonea a incidere sugli elementi attinenti proprio all’offerta, con conseguente vanificazione del canone generale della parità di trattamento e dell’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico, finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara, rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato,V, 2.8.2016 n. 3481).
Infine, il Collegio ritiene del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia il numero dei codici CER da conferire nelle due nuove piattaforme e l’incidenza della loro quantità sull’economia complessiva dell’appalto, trattandosi di questioni di fatto che non elidono la necessità delle autorizzazioni al conferimento e dell’esistenza di un impianto a ciò deputato