A pronunciarsi sulla questione è il TAR della Calabria, con la Sentenza n. 543.
Soccorso Istruttorio e omesso pagamento del contributo ANAC: ecco cosa ha stabilito di recente il TAR della Regione Calabria.
In sintesi la questione verte sulle conseguenze derivanti dal tardivo pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, imposto ai concorrenti delle procedure di gara dall’art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Una disposizione che inoltre è richiamata dal codice dei contratti pubblici (art. 213, comma 12, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Il Soccorso Istruttorio sana omesso pagamento del contributo ANAC
L’incertezza del quadro normativo legato all’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 62 D.L. n. 18/2020; art. 65 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, conv. nell’art.1 comma 1 della L. n. 77/20, che così dispone:
“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”)
avrebbe ingenerato nella ricorrente il ragionevole affidamento che le amministrazioni committenti non potessero più pretendere il pagamento del contributo ANAC ai fini dell’ammissione alla gara.
In primo luogo il TAR fa riferimento a una recente sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che:
- fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara.
I giudici in seguito sostengono che la previsione del citato art. 1, comma 67, l. n. 266 del 2005, secondo cui il versamento del contributo all’Autorità di settore costituisce “condizione di ammissibilità dell’offerta”, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, consente un “interpretazione, eurounitariamente orientata”. Peratno in base a questo si statuisce che tale adempimento “possa essere anche tardivo, costituendo a un tempo violazione formale e di elemento essenziale”, sanabile mediante il potere di soccorso istruttorio previsto dalla citata disposizione di legge nazionale.
Il TAR Calabria ha dunque ritenuto
“la gravata esclusione dalla gara […] oggettivamente sproporzionata ed inconciliabile con il principio del favor partecipationis e della tutela della concorrenza”.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it