soccorso-istruttorio-legittimo-offerta-non-firmataIl Tar Toscana, in aderenza con quanto sostenuto anche dall’Anac ha deciso sulla questione.


Soccorso istruttorio legittimo con offerta non firmata dalle mandanti. Questo è quanto ha ribadito il Tar Toscana, con la sentenza n. 288/2020 in aderenza con quanto sostenuto anche dall’Anac.

Ecco il principio di diritto stabilito.

Soccorso istruttorio legittimo con offerta non firmata dalle mandanti

Riveste un sicuro interesse la pronuncia del giudice toscano sull’estensione dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio integrativo anche alle carenze dell’offerta tecnico/economica.

Nel caso specifico la Commissione di gara procedeva all’esclusione dalla procedura del R.T.I. che si era, fino a quel momento, collocato al primo posto della graduatoria provvisoria.

Si rilevava la violazione della previsione dell’art. 14 lett. C “Offerta temporale ed economica” del disciplinare di gara derivante dalla mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte delle mandanti.

Secondo i giudici per la necessità del ricorso al soccorso istruttorio in una fattispecie in cui l’offerta economica non risultava sottoscritta da tutti i soci amministratori ma da uno solo dei soci si ritiene che tale situazione non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di unsoggetto privo di procura.

Per questo si ritiene il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a giustificare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva.

Ricordiamo che già l’Anac con il parere espresso con la deliberazione n. 420/2019 ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione «in quanto la commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la presentazione dell’offerta economica sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento».

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it