Soccorso Istruttorio Codice Appalti: i nuovi emendamenti al Codice cosa cambieranno? Ecco alcune indicazioni.
Soccorso Istruttorio Codice Appalti. I nuovi emendamenti al Codice Appalti fanno già molto discutere: ricordiamo che la Lega, qualche giorno fa, ha proposto di congelare per due anni molte norme disposte dal nuovo testo.
Questo grazie al maxi-emendamento al dl sblocca cantieri (articolo unico con 24 commi) di 5 pagine. L’emendamento ha affermato il rilancio degli investimenti pubblici e facilitare l’apertura dei cantieri. Dunque per la realizzazione delle opere pubbliche ci sarà una sospensione di alcuni articoli fino al 31 dicembre 2020.
Ma in merito al Soccorso Istruttorio Codice Appalti, cosa cambierà?
Soccorso Istruttorio Codice Appalti: cosa cambierà?
La revisione del testo in corso di approvazione da parte delle Commissioni 8° e 13° del Senato sta arrivando alla conclusione. Ferma restando la necessaria attesa della conversione in legge per poter avere un quadro definitivo, al momento tra i primi emendamenti approvati alla data del 21 maggio 2019 c’è anche qualcosa di nuovo sul Soccorso Istruttorio.
La revisione dell’art.83
Nello specifico all’articolo 83 del codice (Criteri di selezione e soccorso istruttorio):
- al comma 2, secondo periodo, restano il rinvio, per la definizione dei requisiti degli operatori, il sistema di qualificazione al regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies (in precedenza era indicato un decreto del Ministro delle infrastrutture);
- inserito un nuovo comma 8-bis che prevede “I requisiti generali e speciali, di cui al presente articolo, devono essere posseduti dalle aziende candidate fino alla conclusione della procedura di gara.”
Soccorso Istruttorio Codice Appalti, le regole attuali
Allo stato attuale invece le regole per il Soccorso Istruttorio ricadono all’interno dell’art.83 non revisionato.
“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.”