referendum 17 aprile appello, tessera elettoraleIl Consiglio di Stato, con la sentenza 22 febbraio 2016, n. 708, ha chiarito che se si smarrisce la tessera elettorale, è possibile presentarsi per la denuncia allo sportello dei vigili e poi recarsi all’ufficio comunale per richiedere immediatamente il duplicato, senza passare prima dai carabinieri o dalla polizia.

 

Sufficiente nel caso di specie la previsione cui alla rassegnata lett. a) per cogliere la fondatezza della doglianza degli appellanti: la statuizione normativa comprende il ricevimento di una denuncia di smarrimento da parte di un privato, senza preclusioni riguardo agli effetti riflessi sulla tenuta dei registri elettorali, che pure è attribuzione propria dei Comuni. È perciò ben possibile che la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente all’interno dell’organizzazione comunale, senza cioè che vi sia l’esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri).

 

Non vi è, in altri termini, per la legge alcuna preclusione nei confronti della Polizia municipale a ricevere utilmente una tale denuncia di smarrimento o di furto, anche se poi è lo stesso Comune, mediante altra articolazione organizzativa, che rilascia il duplicato della tessera elettorale. Diversamente, del resto, si dovrebbe irragionevolmente concludere che la Polizia municipale è abilitata, in quanto polizia giudiziaria, a ricevere la denuncia per furto (che è notitia criminis), ma non quella per smarrimento (che non si riferisce a un reato): benché siano i medesimi gli effetti pratici riguardo all’abilitazione pratica al voto, cioè il rilascio da parte del comune del duplicato della tessera elettorale. La giurisprudenza, del resto, è consolidata circa le funzioni di pubblica sicurezza della polizia municipale: la caratterizzazione di ausiliarietà è legata in via precipua alla funzione in senso generale, e non si riferisce alla figura del singolo agente di polizia municipale (Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002 n. 4982).

 

E’ poi infondato l’appello incidentale nei due motivi sostenuti, l’uno concernente l’ammissione al voto di una serie di elettori sulla base della “conoscenza personale”, l’altro la composizione dei seggi elettorali. Quanto alla questione dell’ammissione al voto, si deve ribadire quanto assunto dal Tribunale amministrativo sulla genericità della censura, visto che nulla si dice sul numero degli elettori che sarebbero stati ammessi al voto per conoscenza da parte degli scrutatori, né dei seggi nei quali ciò sarebbe accaduto: e ciò a prescindere dal fatto che il d.P.R. n. 570 del 1960 ammette pacificamente tale modalità di azione dell’elettore, dandole una specifica regolamentazione con specificazione su quanto va riportato nel registro elettorale.

 

Per leggere il testo completo della Sentenza potete scaricare il file in allegato.