consip, sanzioni, SISTRINella GU del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto  30 marzo 2016, N. 78  “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

Il provvedimento introduce delle novità, prevede delle conferme e lascia spazio a nuovi sviluppi sul sistema di tracciabilità dei rifiuti.

 

In particolare:

 

  • entrerà in vigore il prossimo 8 giugno e sostituisce il precedente decreto ministeriale 52/2011;
  • introduce una procedura di semplificazione delle tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori;
  • rimette ad altri futuri decreti la regolarizzazione delle procedure operative necessarie per l’accesso al Sistri, l’inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrate con le seguenti:

 

a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;

 

b) «delegato»: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, e’ eventualmente delegato dall’ente o impresa all’utilizzo del sistema;

 

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell’unita’ locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita’ lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore o inferiore piu’ vicino;

 

d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche’ il dispositivo USB per l’interoperabilita’ di cui all’articolo 18;

 

e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI, nonche’ il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;

 

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 

g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

 

h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e’ attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per l’interoperabilita’;

 

i) «unita’ locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita’ operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o piu’ attivita’ che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva l’obbligo o la facolta’ di adesione al SISTRI;

 

l) «unita’ operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unita’ locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

 

 

Di seguito il link al sito della Gazzetta Ufficiale:

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-24&atto.codiceRedazionale=16G00084&elenco30giorni=false