Il TAR Roma, con la Sentenza del 17.01.2017 n. 742, ha messo in evidenza le regole nel nuovo Codice Appalti sui sistemi dinamici di acquisizione e le differenze con la normativa previgente.
L’art. 3, co. 1, lettera aaaa) e l’art. 55, co. 1, d. Ivo n. 50/2016 (diversamente da quanto stabiliva l’art. 60, co. 1, d.Ivo n. 163/2006), non fanno riferimento alla “standardizzazione” ed alla “tipizzazione” delle prestazioni che formano l’oggetto di un sistema dinamico di acquisizione, limitandosi a richiedere che si tratti di prestazioni già disponibili sul mercato in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante senza richiedere uno specifico sviluppo progettuale o tecnologico.
Quanto stabilito da Consip SpA si porrebbe in contrasto con l’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (che regola i requisiti di fatturato che possono essere richiesti per gli appalti di servizi e forniture), il quale stabilisce che “Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al camino 1, lettera b) (capacità economica e finanziaria), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;” (comma 4); “La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara” (comma 5); “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento” (comma 5).
Parte ricorrente evidenzia che, nel caso di specie sono stati richiesti degli specifici requisiti di fatturato senza indicarne le ragioni; la normativa richiamata fa riferimento a due fatturati (il fatturato annuo ed il fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto) sicché, quando stabilisce che il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, si riferisce evidentemente al fatturato globale, mentre il Capitolato fa riferimento al fatturato specifico.
Al riguardo, si afferma che se il Capitolato fosse stato in linea con la richiamata normativa, So.Ge.Si. SpA avrebbe potuto iscriversi per la classe (I) massima.
Inoltre, parte ricorrente ha rilevato che la norma che stabilisce che “Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto” andrebbe correttamente intesa come valore stimato annuo dell’appalto, poiché andrebbero paragonate due unità di misura omogenee tra loro (il doppio del fatturato annuo ha unicamente senso se ed in quanto ci si riferisca all’importo annuo dell’appalto).
L’art. 55, comma 6, d.lvo n. 50/2016, alla lettera b), stabilisce che “per aggiudicare gli appalti” le stazioni appaltanti “precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti”. Pertanto, è consentita l’indicazione di un “catalogo” di prestazioni tra le quali si sceglieranno quelle che si intendono di volta in volta acquisire.
L’art. 55 del d.lvo n. 50/2016 non dispone che i criteri di aggiudicazione debbano necessariamente essere esplicitati nel minimo dettaglio nei documenti di gara con i quali è stato istituito il sistema dinamico di acquisizione. Il nono comma di tale articolo, infatti, stabilisce che i criteri di aggiudicazione possono essere precisati nell’invito a presentare l’offerta.
Fonte: TAR Roma