Quali sono le modalità ed i tempi di liquidazione da parte di una compagnia assicurativa per il risarcimento del danno causato da un sinitro stradale?
Purtroppo ogni giorno, sulle nostre strade, il rischio di incorrere in un sinistro stradale è sempre dietro l’angolo. Pertanto, in caso di incidente, è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento.
Scopriamone dunque di più in questo breve articolo.
Sinistro stradale: tempi e modalità del risarcimento del danno
Secondo quanto indicato dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 per l’indennizzo diretto non è più necessaria la firma congiunta dei due guidatori sul modulo CAI (cosiddetta ”constatazione amichevole”). Pertanto sia in caso di accordo che di disaccordo il danneggiato deve richiedere il risarcimento danni rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia, e non a quella del responsabile.
Una disposizione che risulta aggiornata dal Ddl Concorrenza, che estende il risarcimento diretto anche alle imprese assicurative estere che operano in Italia.
Si può richiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).
La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni (danno alla persona), la definizione deve avvenire entro 90 giorni.
Se la compagnia non rispetta i tempi per la definizione del sinistro (con proposta di rimborso o con le motivazioni per cui non intende rimborsare), oppure se il danneggiato non intende accettare l’offerta proposta, è possibile avviare un procedimento giudiziario di risarcimento chiamando in causa sia il responsabile che la sua Compagnia Assicuratrice.
Il primo passo è quello della conciliazione dopo aver inviato una lettera raccomandata A/R di contestazione (messa in mora).
Inoltre si fa presente che ai sensi dell’articolo 2947 del codice civile il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente.
Infine, in caso di sinistro legato ad una garanzia accessoria alla R.C. auto (furto, incendio, kasko ecc.) il diritto all’indennizzo si prescrive dopo un anno (ai sensi dell’articolo 2959 del codice civile).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it