Potrebbe essere finalmente la volta buona per l’approvazione definitiva della tabella unica nazionale per le nuove regole in materia di risarcimenti per i sinistri stradali.
Titolo che ha svettato su molti quotidiani e stampa specializzata già a inizio 2024, quando sembrava fatta per la norma e lo schema di Dpr con la tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari per i sinistri stradali, approvato, in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 gennaio scorso.
Un provvedimento che si era arenato durante l’iter
Dopo oltre 18 anni di attesa, pareva ormai chiuso l’iter del provvedimento, con la redazione del documento che serviva quale riferimento per attribuire un punteggio coerente e condiviso a livello nazionale alle cosiddette macro-lesioni, cioè le invalidità di grave entità, comprese tra 10 e 100 punti, per il danno non patrimoniale, nelle sue componenti biologica e morale, al fine di garantire uniformità di trattamento per consumatori e certezza per compagnie assicurative, come si evinceva dalle dichiarazioni ufficiali.
Niente di fatto, però, visto che solamente alla fine di febbraio, poco più di un mese dopo, il Consiglio di Stato aveva bocciato la Tabella Unica Nazionale per le macro-lesioni, contenuta nello schema di DPR che il Consiglio dei Ministri aveva già approvato. Con il parere n. 164 del 20 febbraio 2024, il Consiglio di stato aveva bloccando di fatto l’emanazione della nuova Tabella Unica, respinto il DPR con il parere n. 164 del 20 febbraio 2024. La sospensione poneva il provvedimento in attesa di ulteriori chiarimenti e valutazioni.
Il documento di gennaio aveva da subito sollevato diverse perplessità tra gli operatori del settore, così come la scelta di un sistema “multitabellare”, composto da quattro documenti distinti. La prima tabella che indicava i valori pecuniari del danno biologico senza considerare la componente del danno morale, mentre le altre tre presentano un valore base maggiorato, correlato al grado di danno morale subito dalla vittima.
Si era subito paventata la possibilità per le compagnie di assicurazione di utilizzare come riferimento la sola tabella che contempla il danno biologico, evitando di considerare i valori maggiorati delle altre tabelle, anche nel caso in cui venga richiesta la compensazione per il danno morale, con un pericolo di peggiorare invece che migliorare l’equità dei risarcimenti.
A chiudere il pronunciamento del Consiglio di Stato, l’assenza di elementi che potessero giustificare un abbassamento generalizzato dei parametri di riferimento per i risarcimenti dovuti ai danneggiati, considerando che il settore assicurativo non risulta essere in crisi e che, anzi, i profili tariffari proposti agli assicurati essere in aumento.
In arrivo la tabella unica nazionale dei sinistri stradali
Si riparte, quindi, con alcuni aggiustamenti e un decreto del Presidente della Repubblica pronto per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri con allegate le tavole e lo schema di regolamento che dovrebbe finalmente provvedere a uniformare la trattazione dei sinistri sul territorio italiano. La tabella unica nazionale per i risarcimenti delle lesioni non lievi causate da sinistri potrebbe essere un cambiamento normativo che interessa avvocati, giudici, compagnie di assicurazioni, medici legali e professionisti del settore e racchiude in diverse tavole il valore economico da imputare per ciascun punto di invalidità tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione in base all’età del danneggiato. Si applicherà solamente agli incidenti che avranno luogo successivamente alla data della entrata in vigore del dpr in commento.
Vediamo la norma nello specifico: il codice delle assicurazioni, d.lgs. 209/2005 all’articolo 138, comma 1, lettera b), affidava a un dpr la determinazione del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, danno biologico, con degli scostamenti a seconda dell’età del soggetto vittima del sinistro.
Sempre in base all’articolo 138 del codice delle assicurazioni, la vittima dell’incidente ha diritto a un risarcimento per il danno biologico temporaneo a lui cagionato, del danno biologico permanente, del danno morale da lesione dell’integrità fisica oltre a un valore aggiuntivo di risarcimento in caso menomazione rilevante, con impatto su aspetti relazionali della vita quotidiana.
Seppure esistano già delle regole di calcolo di questi punteggi, ai fini di rendere omogenee i vari rimborsi erogati dalle assicurazioni, in alcuni tribunali Italiani, come ad esempio nelle grandi Città come Milano o Roma, il regolamento in discussione ha l’obiettivo di omologare queste tabelle usate durante le trattative stragiudiziali e anche nelle sentenze dei giudici.
Lo schema di dpr origina i propri strumenti di calcolo a partire dal valore assegnato al primo punto di invalidità, che risulta pari a quello previsto dal codice delle assicurazioni per le lesioni di lieve entità, articolo 139, commi 1, lettera a, con un importo aggiornato di 795,91 euro, che va poi moltiplicato per un coefficiente crescente in base all’età.
Una volta individuati i punti di invalidità riconosciuti dal medico-legale con una serie di calcoli e incrocio di tabelle si svilupperà un importo definitivo, omologato per ogni occasione nella quale si replicheranno eventi simili.
Ulteriore sviluppo degli importi si ha laddove si ravvisi, oltre al danno biologico, il danno morale distinto in valori minimi, medi e massimi, accordabile in base ai punti di invalidità e all’età del danneggiato. È fissato un importo per ogni giorno di inabilità assoluta, e anche in questo caso il riferimento è all’articolo 139 codice delle assicurazioni che come abbiamo visto disciplina le lesioni di lieve entità, mutuandone le modalità di calcolo, aggiornandone gli importi.
Vedremo nelle prossime settimane se questa sarà la volta buona perché il provvedimento ultimi il proprio percorso e entri in vigore.