La Legge Delrio distinguerebbe tra cittadini di serie A, che partecipano indirettamente alla scelta del sindaco metropolitano, e cittadini di serie B, che ne sono esclusi.
Questo è sostanzialmente il contenuto del ricorso ex art. 702 bis proposto da un cittadino citando in giudizio la Città Metropolitana di Catania.
Sindaco metropolitano e dubbi di legittimità costituzionale
La Corte di Appello di Catania (ordinanza n. 183/2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 del 19 marzo 2021) non solo ha ritenuto ammissibile il ricorso ma ha giudicato non palesemente infondati i dubbi di legittimità costituzionalità dell’art. 13 della L.r. 15/2015, come modificato dell’art. 4 della L.r. n. 23/2018, laddove, copiando la legge Delrio, prevede che il Sindaco metropolitano sia di diritto il Sindaco del comune capoluogo.
In effetti, la Regione Sicilia è stata obbligata proprio dalla Corte Costituzionale a recepire la Legge n.56/2014, cosiddetta Legge Delrio, in quanto disciplina di grande riforma istituzionale.
Il ricorrente ha rilevato di essere stato discriminato rispetto ai residenti del Comune capoluogo che, seppure in maniera indiretta, tramite la scelta effettuata in occasione delle elezioni comunali, sono messi nelle condizioni per scegliere il Sindaco metropolitano.
La legge Delrio impedisce al cittadino non residente nel capoluogo della Città metropolitana di concorrere con il proprio voto, anche indirettamente (ossia attraverso elezioni di secondo livello) all’elezione del Sindaco metropolitano.
L’iter giuridico
Il giudice di prima istanza aveva ritenuto la domanda di giustizia del ricorrente inammissibile giacché avrebbe sostanzialmente impugnato, in via diretta, le norme di cui denunciava l’illegittimità costituzionale e non già, come consentito dalla legge, in via meramente incidentale.
La Corte di Appello, invece, smentendo la tesi del Tribunale, si è conformata al nuovo orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 12060/2013) che ha posto un meccanismo di incidentalità attenuata nei giudizi in materia elettorale nei quali viene in questione il diritto fondamentale del cittadino elettore rispettoso dei principi di democrazia e dei suoi corollari tra i quali la partecipazione al voto dei cittadini e la responsabilità politica di chi governa.
Questo tutelerebbe i cittadini nei casi in cui non vi sarebbe nessun atto da impugnare in via autonoma poiché non vi è un esito elettorale da gravare e contro cui ricorrere, se non appunto la designazione automatica che deriva dalla scelta legislativa.
L’esclusione della possibilità di proporre azioni come quella di cui trattasi entrerebbe in conflitto con i parametri costituzionali (art. 24 e art. 113, comma 2) della effettività e tempestività della tutela giurisdizionale.
In caso contrario si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato (Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014).
Il parere della Corte di Appello di Catania e della Corte Costituzionale
La Corte di Appello di Catania ha evidenziato come il voto per le Autonomie locali (al pari di quello per le elezioni politiche) è coperto da una garanzia costituzionale ed è oggetto di un diritto permanente dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in maniera conforme alla Costituzione.
La negazione del diritto di un cittadino della Città metropolitana a partecipare alla scelta del proprio Sindaco, in via anche indiretta, rileva un profilo di incostituzionalità non manifestamente infondato.
La Corte Costituzionale ha affermato che il modello di governo di secondo grado, adottato dal legislatore statale, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra tra gli “aspetti essenziali” del complesso disegno riformatore e, quindi, sotto questo profilo, non solo la Legge Delrio è legittima ma deve trovare applicazione anche nelle regioni a statuto speciale.
La Corte di Appello, però, evidenzia come la questione dell’esclusione di una larga fetta di amministrati dalla scelta del Sindaco metropolitano è cosa diversa dalla valutazione dei limiti della potestà legislativa regionale.
Conclusioni
E’ evidente che le questioni di legittimità costituzionale attengono alla normativa regionale siciliana ma anche alla corrispondente normativa nazionale introdotto con la L. n. 56/2014.
L’ordinanza della Corte di Appello di Catania apre la strada a possibili ricorsi per l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali di differimento delle consultazioni e di proroga dei commissariamenti.
Seguendo il ragionamento condotto dai giudici di seconda istanza, un cittadino potrebbe citare in giudizio il proprio ente di area vasta, ex art. 702 bis c.p.c., per sentire accertare il diritto a partecipare alla scelta del presidente del Libero consorzio e del Consiglio metropolitano e dei Libero consorzio.
Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna