SIIQIl reddito d’impresa, derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta da società quotate (Siiq), è assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

 

Per consentire il pagamento della suddetta imposta sostitutiva, mediante modello F24, pari alle somme dovute, ai sensi del comma 141-bis della legge 296/2006 e successive modificazioni, con la risoluzione 41/E del 20 maggio 2016, è stato istituito l’apposito codice tributo:

 

 

  • 1136”   denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sul redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle Siiq – articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 

 

Nell’F24, il codice tributo dovrà essere esposto nella colonna “importi a debito versati” all’interno della sezione “Erario”, con l’indicazione, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nel formato “aaaa”, nel campo “anno di riferimento”. Ricordiamo che, il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq), è disciplinato dalla legge 296/2006, commi da 119 a 141-bis.

 

In particolare, il comma 141-bis, inserito dall’articolo 12, comma 1, del Dl 135/2009, ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale Siiq anche alle società residenti in Stati membri dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list, con riferimento alle stabili organizzazioni in Italia che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, eliminando la condizione – che prima era richiesta – di residenza in Italia.