Sicurezza Urbana, maggiori poteri ai Sindaci: in vigore da oggi il decreto legge n. 14 del 20 febbraio dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 42.
Tra le misure, rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilità di emanare ordinanze; misure a carico di chi impedisce l’accesso a stazioni e aeroporti, ma anche musei e parchi archeologici; Daspo cittadino per bloccare l’attività di spaccio nei locali pubblici.
Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita’ di interesse comune, l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
Trova posto un pacchetto di misure di tutela di luoghi particolari (stazioni, anche di autobus locali, porti, aeroporti, musei località archeologiche) nei confronti di chi intende impedirne l’accesso: sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e nell’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Competente a infliggere i provvedimenti è il sindaco, mentre i proventi andranno a finanziare iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita’ e al decoro delle citta’, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu’ degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalita’ e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita’, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita’ e l’affermazione di piu’ elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
Se le condotte però continuano e ne può derivare un pericolo per la sicurezza, allora a scendere in campo sarà il questore che disporrà il divieto di accesso per un periodo non superiore a 6 mesi: il divieto però, quanto a durata, potrà essere esteso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni.
In allegato il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.