La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, l’obbligo di vigilanza che grava sul datore di lavoro risulta funzionale anche con riferimento alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità.
Può escludersi l’esistenza del rapporto di casualità solo nel caso in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio tale abnormità abbia causato l’evento.
Si considera abnorme il comportamento che, pe la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibile controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro contro gli infortuni.
L’eventuale colpa del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
Nel caso specifico il ricorso in cassazione è stato presentato dal titolare di un’azienda individuale riconosciuto colpevole di reato, per avere provocato la morte di un lavoratore che era rimasto schiacciato durante l’introduzione e la distribuzione di pezzi da trattare sul tappeto posto all’interno della macchina sabbiatrice.
La violazione delle normativa riguarda il fatto di non avere attuato misure tecniche organizzative idonee a ridurre i rischi e per non avere impedito l’utilizzo della macchina sabbiatrice con metodiche non corrette. Inoltre altra violazione riguarda il non avere assicurato al lavoratore idonea formazione sull’utilizzo della macchina sabbiatrice.
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni.
La Cassazione ha ritenuto corrette le valutazioni espresse dal giudice dell’appello relativamente alla non abnormità del comportamento imprudente del dipendente. Il lavoratore aveva agito, cercando di smuovere i pezzi che erano rimasti incastrati sulla benna di carico, con la macchina in movimento in modalità automatica; la manovra dello stesso era stata di fatto avallata dal datore di lavoro che, date le ristrette dimensioni dell’azienda e per il fatto che lavorava a diretto contatto con i suoi dipendenti, non poteva non essere a conoscenza della prassi lavorativa adottata dal lavoratore.
Il comportamento del lavorate coinvolto nell’infortunio mortale, seppure imprudente e pericoloso, non poteva qualificarsi come abnorme; l’adozione di una modalità di lavorazione pericolosa era strettamente funzionale all’esigenza di velocizzare il ciclo produttivo. Per questo motivo la condotta imprudente del lavoratore non può essere concorrente con le colpe del datore di lavoro ma ne ha costituito l’effetto stesso