sicurezza-condominiIn arrivo nuove norme per la sicurezza dei condomini relative alla nuova normativa antincendio. Vediamo cosa cambia e quali sono le novità.


Il Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco ha licenziato il 24 aprile scorso la bozza di regola tecnica di integrazione del Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246 avente ad oggetto “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“.

 

A rientrare in questa descrizione sono soprattutto i condomìni, di cui si compone maggiormente il patrimonio edilizio italiano.

 

La nuova regola tecnica prevede 4 Livelli di Prestazione – L.P. – con relativi adempimenti:

 

  • L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

 

Per gli edifici di altezza fino a 24 metri si prevedono solo misure standard da applicare in caso di incendio. Si tratta di istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire, azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l’esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione.

 

Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

 

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.