Pubblicazione, per estratto, degli atti amministrativi sul sito istituzionale degli enti locali: una circolare assessoriale della Regione Sicilia prova a dare chiarimenti ma rischia di sollevare molti altri dubbi.
L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali ha emanato una circolare (http://pti.regione.sicilia.it/…/portal/docs/147638270.PDF) nella quale prova a dare un senso alla norma prevista dal comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2015.
Una disciplina che presenta forti dubbi di legittimità costituzionale e che, soprattutto, nella corretta interpretazione assessoriale, perde qualsiasi ragione d’essere.
La previsione della pubblicazione, per estratto, degli atti amministrativi sul sito istituzionale degli enti locali, in aggiunta a quella all’albo pretorio on line, non aggiunge nulla in termini di trasparenza (tranne che non si voglia sostenere che il cittadino ha bisogno di un sunto, non potendo spendere il suo tempo a leggere tutto il provvedimento al quale è interessato) e non ha più (ammesso che lo avesse in passato) una funzione sollecitatoria ed acceleratoria.
L’adempimento della pubblicazione sul sito dell’ente locale delle delibere per estratto, entro tempi stabiliti a pena di nullità dell’atto, si trasforma, quindi, da gravoso a pressoché inutile.
Il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015 ha previsto una serie di novità in materia di pubblicazione degli atti amministrativi prevedendo che Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia.
Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.
Lo stesso Assessorato, nel fornire un’interpretazione alla norma, è costretto a parlare di uso atecnico della terminologia utilizzata. L’Assemblea Regionale Sicilia potrebbe intervenire abolendo una norma sulla quale persistono dubbi di costituzionalità.
Non è, infatti, pacifico che nell’ambito del proprio potere legislativo primario in materia di ordinamento degli enti locali, la Regione Siciliana possa introdurre fattispecie nuove di nullità di atti amministrativi.
In ogni caso, poi, l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione per estratto di una deliberazione, da parte di un funzionario o di un dirigente comunale, renderebbe nulla la volontà di un organo collegiale (giunta o consiglio comunale) democraticamente eletto.
Il legislatore regionale non sanziona chi si è reso inadempiente con la mancata tempestiva pubblicazione dell’estratto e nemmeno vincola l’esecutività dell’atto alla pubblicazione ma ne rende nullo il dispositivo, punendo – di fatto – l’organo che l’ha emanato.
Si pensi all’assurdo di una delibera di approvazione di una variazione di bilancio non pubblicata per estratto sul sito dell’ente. La nullità del provvedimento potrebbe comportare conseguenze gravissime, fino addirittura allo scioglimento di quel Consiglio comunale che aveva regolarmente approvato la delibera, nei termini di legge.
La norma, inoltre, non prevede nemmeno le conseguenze degli effetti che si sono eventualmente già prodotti, rispetto all’atto che diventa nullo. La circolare assessoriale n. 1/2018, a distanza di tre anni, ha il pregio di chiarire il dies a quo fare decorrere l’obbligo di pubblicazione dell’estratto sul sito dell’ente.
Per le delibere non immediatamente esecutive, i sette giorni previsti per la pubblicazione scattano dall’emanazione dell’atto e non dalla sua approvazione. In pratica, specifica adesso l’assessorato, il momento dal quale fare decorrere il termine va individuato in quello della pubblicazione integrale dell’atto all’albo pretorio on line.
L’Assessorato correttamente distingue tra approvazione ed emanazione (termine usato atecnicamente), riferendo quest’ultima al momento in cui l’atto ha una connotazione definitiva con la sottoscrizione, numerazione e pubblicazione.
La pubblicazione per estratto sul sito dell’ente dev’essere effettuata entro sette giorni da quando il provvedimento è emanato e non da quando viene approvato. La pubblicazione successiva dell’estratto non assolve una funzione di trasparenza (già soddisfatta con la pubblicazione integrale del provvedimento all’albo pretorio) e non svolge più una funzione acceleratoria (essendo la delibera già stata pubblicata).
Per le deliberazioni immediatamente esecutive, invece, l’estratto va pubblicato tempestivamente, entro soli tre giorni, sul sito dell’ente, anche se non è stata ancora effettuata la pubblicazione all’albo pretorio.
Relativamente alla natura dell’obbligo di pubblicazione entro il termine dei tre giorni, pena nullità dell’atto, l’Assessorato specifica che lo stesso non determina la presunzione di conoscenza legale del provvedimento (d’altro canto conosciuto solo in parte) ma ha natura di pubblicità notizia.
Con riguardo alle modalità di computo del termine di pubblicazione, la circolare specifica, considerato che la legge nulla diceva, che trovano applicazione le regole di cui agli art. 2963 c.c. e 155 e seguenti del c.p.c., poiché in assenza di diversa espressa previsione da parte del legislatore regionale, si dovrà conteggiare i giorni dal primo giorno successivo a quello di adozione della delibera e non dal primo giorno lavorativo utile (parere Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia prot. 12633 del 10 giugno 2016).
Il provvedimento assessoriale nulla dice se l’ultimo giorno cade di domenica o di festivo. Anche in questo caso, quindi, dovrebbe applicarsi il principio generale del rinvio al primo giorno non festivo successivo.