Ecco le indicazioni dell’INPS per fruire dello sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato anche per il 2021.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. L’esenzione contributiva è stata prorogata per il 2021.
Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato per il 2021: istruzioni INPS
Con la circolare INPS 18 giugno 2021, n. 87, l’Istituto riassume la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio e fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS.
Pertanto nell’anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove
- assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso:
- tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019)
- o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020).
Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.
Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.
Il testo completo della Circolare dell’INPS
Per tutte le altre informazioni consultate il testo completo della Circolare INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it