Saranno le paghe di aprile a ospitare il nuovo sgravio contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/15) dopo quasi tre mesi dalla sua entrata in vigore. Il taglio dell’esonero contributivo per le assunzioni previsto dal Ddl Stabilità 2016 a 3.250 euro annuali, rimette in pista alcuni “vecchi” bonus per i datori. Si tratta di una serie di agevolazioni che erano diventate meno competitive, quest’anno, rispetto allo sgravio triennale da 8060 euro. Al test dei costi, l’apprendistato resta la formula più conveniente.
Da Aprile 2016, dunque, per ogni nuovo contratto a tempo indeterminato stipulato nell’arco del prossimo anno, i datori di lavoro saranno esentati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali (con esclusione di quelli dovuti all’Inail) nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro all’anno (pari a 270,83€ al mese) e per un periodo massimo di due anni. In particolare lo sgravio contributivo non si applica, tra l’altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all’assunzione di lavoratori occupati nei sei mesi precedenti o che abbiano già usufruito del beneficio e ai lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti.
L’esonero resterà, al pari di quello vigente, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla legislazione vigente. In sostanza l’agevolazione non sarà cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012). L’l’importo, come abbiamo visto, si riduce del 40%.
L’esonero contributivo resterà invece cumulabile con le agevolazioni di natura economica come gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori; quella per chi assume persone che fruiscono della Naspi o dell’indennità di mobilità; quella prevista per il programma Garanzia giovani.