Per le spese non documentate, un unico importo (51 euro) quando la prestazione è effettuata personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui si trova la sede dell’azienda. Pronte le agevolazioni fiscali 2016 a favore degli autotrasportatori.
Rispetto allo scorso anno, l’ultima Stabilità (articolo 1,comma 652, legge 208/2015) ha rivisto il regime delle deduzioni forfetarie delle spese non documentate (articolo 66, comma 5, del Tuir). A partire dal 1° gennaio di quest’anno, rilevano due sole categorie di trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore: quelli effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (quindi, a prescindere se all’interno della regione o delle regioni confinanti ovvero oltre tali ambiti) e quelli effettuati al suo interno. Relativamente ai primi, per il periodo d’imposta 2015, spetta una deduzione forfetaria di 51 euro. Invece, per i trasporti che avvengono dentro il comune, la deduzione è pari al 35% di quell’importo.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (Unico 2016), lo “sconto” fiscale deve essere evidenziato nei quadri RF o RG, a seconda se si tratta di imprese in contabilità ordinaria o di imprese in regime di contabilità semplificata. Le prime compilano il rigo RF55 e utilizzano i codici 43 (trasporti all’interno del comune), 44 (trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti) o 45 (trasporti oltre i precedenti ambiti); alle seconde, invece, sono riservati il rigo RG22 e i codici 16,17 e 18.
Confermato, anche nella sua quantificazione, il recupero del contributo versato al Servizio sanitario nazionale nel 2015 sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate: la somma massima di cui possono rientrare le imprese di autotrasporto merci (sia conto terzi che conto proprio) è di 300 euro per veicolo. Il recupero degli importi spettanti avviene sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, nel quale deve essere indicato il codice tributo “6793”.
Le misure delle agevolazioni sono state definite dal dipartimento delle Finanze, sulla base delle risorse disponibili.