spendingLe conclusioni dell’ANAC all’esito della verifica sull’attività contrattuale svolta nell’ultimo triennio nell’ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti e alla verifica del ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi presso le società Hera Spa e la sua partecipata Herambiente Spa.


Il quadro normativo all’interno del quale le due società esercitano la loro attività in Emilia Romagna è costituito come fonte principale a livello nazionale dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, il cosi detto testo unico o Codice dell’ambiente, ed a livello regionale dalla l.r. E.R. 23 dicembre 2011 n. 23 “ Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici dell’ambiente”. Il testo unico d.lgs 152/06 all’art. 200 e seg. disciplina l’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di Ambiti territoriali Ottimali.

 

A tali Autorità d’Ambito è affidato il compito di aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

 

L’analisi del campione di contratti ha rilevato “che in taluni casi sono stati affidati a terzi parti rilevanti delle attività del ciclo quali “le prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, conduzione dei centri di raccolta, compresi servizi accessori, e le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori”. Tale modalità presenta pertanto possibili profili di incongruenza con le previsioni contenute in modo pressoché analogo in tutte le diverse convenzioni stipulate tra gli AAto ed HERA che vietano al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della convenzione, sotto pena dell’immediata risoluzione della medesima”.

 

Le società, inoltre,  hanno violato le previsioni dell’allora vigente art. 29 del codice dei contratti i rinnovi dei contratti operati da Hera spa senza che il valore del rinnovo fosse calcolato ai fini della determinazione delle modalità di affidamento; tale violazione è di particolare gravità perché ha comportato la violazione delle previsioni dell’allora vigente art. 28 del codice dei contratti nei casi in cui il corretto computo avrebbe determinato il superamento della soglia che imponeva l’affidamento del contratto originario con procedure ad evidenza pubblica e non, come avvenuto, con procedure per lavori in economia-cottimo fiduciario.

 

L’inserimento nei bandi di clausole che prevedano termini difformi da quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della d.lgs. 231/2002 è illegittimo, inoltre la semplice presentazione dell’offerta da parte dell’operatore partecipante alla gara, non sostituisce la apposita contrattazione (pattuizione) di termini diversi da quelli stabiliti dalla norma, pattuizione prevista dai citati artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2001.

 

Infine ai fini di una corretta e verificabile, anche nel tempo, definizione di quali attività affidate a terzi ricadono nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici o della sola autoregolamentazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario che negli atti di affidamento siano chiaramente evidenziate le motivazioni e i dati tecnici, economici ed amministrativi in base ai quali si sia individuata la procedura da seguire.

 

 

In allegato il testo completo delle linee guida.