Nei servizi pubblici essenziali l’indizione di uno sciopero senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica sanzioni. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
La decisione arriva mediante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2471/2018.
Nel caso specifico lo sciopero proclamato era illegittimo, per contrasto con l’art. 2 della legge n. 146/1990, in quanto incidente su beni costituzionalmente tutelati come la sicurezza pubblica ed indetto ad oltranza, senza garantire prestazioni indispensabili e senza termine di durata e perché “in alcun modo si erano invocate le ragioni che, a norma dell’art. 2 citato consentono ai sindacati di derogare alla disciplina del preavviso e del termine di durata, ossia i casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
La possibilità di rendersi conto dell’illegittimità dello sciopero non poteva in alcun modo sfuggire al dipendente, essendo sancita in modo inequivocabile dall’art. 2 comma 1 della legge n. 146/1990, concernente l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la cui ignoranza da parte di un pubblico dipendente è certamente inescusabile, dovendo lo stesso essere consapevole della trama di diritti e doveri di cui è intessuto il suo status”.
Nei servizi pubblici essenziali, pertanto, l’indizione di uno sciopero ad horas e senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge 146/90 (che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).
In allegato il testo completo della Sentenza.