Sui servizi resi dai marina resort quale aliquota Iva si applica? Ecco alcune indicazioni utili.
La legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all’aria aperta (articolo 1, comma 365, legge 208/2015, che ha modificato in tal senso l’articolo 32, comma 1, Dl 133/2014).
La natura della sentenza n. 21 del 2016 della Consulta (additiva e non abrogativa) comporta, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, che la normativa in materia di marina resort conservi intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016; peraltro, pur avendo la sentenza efficacia retroattiva, rimangono salvi – sempre secondo l’Agenzia – i diritti acquisiti ed i rapporti definitisi anteriormente alla sentenza.
Dal punto di vista Iva, tale equiparazione comporta che alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei marina resort si applichi l’aliquota ridotta (10%) in luogo di quella ordinaria (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 2).
Si precisa, inoltre, che se il valore contabile di un determinato avviamento o marchio d’impresa fosse il risultato complessivo di due operazioni straordinarie poste in essere in epoche diverse, la prima realizzata precedentemente alla modifica normativa e la seconda realizzata successivamente, la non retroattività della novellata disposizione non consente di calcolare, in base al nuovo (ridotto) periodo di ammortamento, le quote deducibili relative al valore fiscale residuo delle attività immateriali (avviamento o marchio d’impresa) affrancate ai sensi del previgente comma 10. In caso di opzione ai sensi del novellato comma 10, si genererebbe, quindi, un “doppio regime” relativamente al valore fiscalmente riconosciuto delle predette attività immateriali.
Valgono, anche per il regime in questione, i chiarimenti sopra forniti con riferimento alla necessità di tenere distinti i valori fiscali relativi ad un medesimo avviamento o marchio d’impresa, nel caso in cui i predetti valori siano stati affrancati ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter in corrispondenza di operazioni realizzate prima e dopo la suddetta modifica normativa.