Sono separato consensualmente con affido condiviso dei figli. Abitiamo comunque ancora tutti nello stesso appartamento. In che percentuale posso portarmi i figli a carico? La mia ex moglie non lavora.
Angelo S.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per figli a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa (articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir).