La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17497 del 2 settembre 2015, ha statuito che, in caso di litisconsorzio anche solo processuale e non sostanziale che determina l’inscindibilità delle cause, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la necessaria integrazione del contraddittorio, ex articolo 331 cpc, pena la nullità del procedimento.
Evoluzione processuale della vicenda
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente di una iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà da parte dell’ente concessionario della riscossione (in quanto, a giudizio del ricorrente, ai fini della legittimità delle iscrizioni ipotecarie eseguite dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle presupposte, sarebbe necessaria la notifica di una intimazione di pagamento, exarticolo 50 del Dpr 602/1973, nel caso di specie mai avvenuta) nonché di ventidue delle quarantuno cartelle esattoriali, a garanzia del cui pagamento il concessionario aveva iscritto ipoteca, per difetto di notifica delle stesse.
La Ctp dichiarava il difetto di competenza del giudice tributario sulle cartelle aventi a oggetto debiti non tributari e accoglieva il ricorso del contribuente per la mancata notifica delle cartelle relative a tali debiti, con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate proponevano ciascuno autonomo appello avverso la sentenza di primo grado.
La Commissione tributaria regionale, con le sentenze 87/35/12 (resa sull’appello dell’Agenzia delle Entrate) e 88/35/12 (resa sull’appello di Equitalia), aveva:
- confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione sull’impugnativa delle cartelle relative a crediti non tributari
- giudicato ammissibile la produzione in appello dei documenti dimostrativi della notifica delle cartelle relative ai tributi
- affermato che l’iscrizione ipotecaria era impugnabile soltanto per vizi propri.
Il contribuente, con due separati atti, propone ricorso in Cassazione avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale, contestando, tra l’altro, la mancata notifica degli appelli.
Pronuncia della Cassazione
Il Collegio, dopo aver preliminarmente disposto la riunione dei due procedimenti e l’acquisizione dei fascicoli di merito, rileva che l’appello di Equitalia non risulta notificato al contribuente e l’appello dell’Agenzia delle Entrate non risulta notificato a Equitalia. Ciò posto, la stessa Corte osserva che, tanto nell’appello di Equitalia quanto in quello dell’Agenzia delle Entrate, al giudice di secondo grado era stata devoluta la questione del perfezionamento della notifica delle cartelle (aventi a oggetto tributi erariali) presupposte all’iscrizione ipotecaria.
La (parziale) identità del devolutum implica l’inscindibilità delle cause. La Cassazione ha, infatti, più volte affermato che “il concetto di causa “inscindibile” di cui all’art. 331 c.p.c. va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, la quale si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio” (Cassazione, pronunce 1535/2010, 27152/2009, 13695/2001, 567/1998).
In considerazione di quanto affermato, a giudizio della Corte suprema, è palese che, sulla questione della validità della notificazione delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria impugnata, “va evitata la formazione di giudicati diversi nei confronti del concessionario della riscossione e nei confronti dell’ente impositore” (ha il medesimo contenuto la pronuncia della Corte di cassazione 10934/2015, che aveva dichiarato: “In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado”), cosicché tali parti, pur non essendo litisconsorti sostanziali, devono considerarsi, qualora entrambe abbiano preso parte al giudizio di primo grado, litisconsorti processuali, insieme al contribuente, nel giudizio di secondo grado.
La Cassazione conclude che sia la sentenza 88/35/12, in cui l’appello del concessionario è stato notificato all’Agenzia delle Entrate ma non al contribuente, sia la sentenza 87/35/12, in cui l’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato al contribuente ma non al concessionario, vanno giudicate nulle per non integrità del contraddittorio.
A parere della Corte, la Commissione tributaria regionale, infatti, non ha rispettato né la prescrizione dell’articolo 335 cpc, non avendo disposto la riunione delle impugnazioni dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, né quella di cui all’articolo 331 cpc, non avendo ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del contribuente nel procedimento introdotto con l’appello di Equitalia, né nei confronti di Equitalia nel procedimento introdotto con l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, i giudici di legittimità decidono di cassare con rinvio le sentenze impugnate con i ricorsi riuniti in sede di legittimità alla luce del principio di diritto secondo cui “in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause, anche in assenza di litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio”.