Il quadro RQ ospita l’indicazione dei dati relativi ad altre imposte, come le imposte sostitutive dell’Ires. Una prima semplificazione viene dalla eliminazione della sezione sul riallineamento derivante dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza (articolo 1, comma 49, legge 244/2007).
Presente fino al precedente modello 2015, la sezione andava compilata dai soggetti che usufruivano della facoltà di assoggettare a un’imposta sostitutiva dell’Ires l’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare, ai sensi degli articoli 128 e 141 del Testo unico delle imposte dirette e ai sensi dell’articolo 115 dello stesso Tuir, al netto delle rettifiche già operate.
Unico SC 2015
Altra “semplificazione” deriva dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 81, commi 16, 17 e 18, del Dl 112/2008, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 10 della Corte costituzionale del 9 febbraio 2015. La disciplina prevedeva – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – un prelievo aggiuntivo, qualificato addizionale all’Ires, da applicarsi alle imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti, che abbiano conseguito un determinato livello di ricavi. La declaratoria ha affermato l’irragionevolezza dell’imposta addizionale, configurando il tributo come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”, l’assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione e, infine, l’impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo. La Corte ha deciso che l’applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe determinato anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Quindi, soltanto a partire dal modello Unico 2016, è stata eliminata la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica.
Veniamo alle novità introdotte.
La prima riguarda la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché diaffrancare il saldo attivo della rivalutazione concessa dalla legge di stabilità 2016 (commi da 889 a 897). La disciplina non è nuova e, infatti, viene qui richiamata tutta la previsione precedente contenuta nelle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000 e anche i decreti regolamentari conseguenti. Tre sono le sezioni aggiunte. La prima è rivolta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. Con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, viene permesso il riconoscimento (ai fini Ires e Irap) del maggior valore attribuito ai beni a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
La seconda sezione espone i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 che la società o l’ente ha deciso di affrancare ai fini fiscali. Condizione per usufruire della tassazione sostitutiva è che i beni, ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 10 della legge 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento. Il riconoscimento del maggior valore dei beni e delle partecipazioni è possibile anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
L’ultima sezione è utilizzata per evidenziare i dati del saldo di rivalutazione per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, e i dati della riserva vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali in caso di riallineamento dei maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva di cui alla sezione precedente. Infatti, è possibile affrancare, in tutto o in parte, i relativi importi per ambedue le discipline. L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è versata in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo Ires dovuto per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Un’altra nuova sezione è stata introdotta sempre a seguito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120). È riservata alle Srl, alle Spa e alle Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli definiti strumentali dal Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. I soci devono essere iscritti nel libro dei soci al 30 settembre 2015 oppure andavano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015). L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’8%, aumentata al 10,5% nel caso di società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Anche le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le società devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al Dlgs 241/1997. La stessa disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplici.