calendario (1)Gli scrutini sono alle porte e ritorna ancora in molte scuole la questione della partecipazione o meno anche degli insegnanti che hanno svolto ore alternative alla religione cattolica.


 

In merito all’argomento risulta utile ricordare la Sentenza del Tar del Lazio n. 33433 del 15-11-2010 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 3, del d.p.r. n. 122/2009” disponendo l’annullamento del Regolamento sulla valutazione “nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”.

 

Negli artt.2 e 4 del decreto n.122/2009, rispettivamente per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione e la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, si legge che i docenti incaricati delle attività alternative alla religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”; tale norma, non contemplando la partecipazione dei suddetti insegnanti ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, determina secondo il giudice, nella sentenza succitata “un irragionevole trattamento deteriore dei docenti di attività alternative” nonché disparità di trattamento tra gli alunni che si avvalgono o meno della religione cattolica.

 

Successivamente la questione è stata chiarita nella Nota Ministeriale n.695 del 2012, la quale ha specificato, richiamando la suddetta sentenza, che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”. Ragion per cui è necessaria la partecipazione agli scrutini anche dei docenti che hanno svolto attività per gli alunni non avvalentesi della religione cattolica, pena, in caso di non promozione dell’alunno alla classe successiva, la possibilità di poter adire il giudice per una evidente disparità di trattamento che si verrebbe a configurare, al contrario, con gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento.

 

Il danno maggiore si configurerebbe comunque per gli alunni, ai quali non verrebbero riconosciuti l’impegno e l’assiduità profusi nella partecipazione alle attività alternative programmate dalla scuola.

 

Nella richiamata sentenza il giudice ha rimarcato la disparità nei confronti dei docenti incaricati delle ore alternative, così esprimendosi: “non può di certo dubitarsi della disparità di trattamento introdotta dalla fonte regolamentare impugnata, atteso che un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi” sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente; insomma, un conto è presenziare, e porsi in posizione dialettica nell’ambito dell’organo consiliare, un conto è rassegnare dei “meri elementi conoscitivi” che dovranno essere apprezzati “dai docenti della classe”.

 

Dal prossimo anno scolastico, il D.Lgs. n.62 del 2017, che detta nuove Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dispone chiaramente che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”. La partecipazione allo scrutinio diventa quindi obbligatoria per i docenti incaricati di attività alternative. Su questo punto, il decreto n.62, all’art.3, determina una separazione tra docenti incaricati delle ore alternative e docenti “che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa”; questi ultimi docenti forniscono infatti, solo “elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno”, senza che sia invocata la loro partecipazione agli scrutini.

 

Al fine di regolarizzare meglio la questione, sarà opportuno che, in vista dell’entrata in vigore del nuovo decreto a partire dal 1° settembre 2017, i collegi docenti si esprimano su questo importante punto riguardante la valutazione degli alunni e delle alunne.