Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015 è stata pubblicata la delibera della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali recante “Delibera interpretativa dell’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni”.

La Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, su proposta del Presidente, adotta la seguente delibera.

Premesso:

1. che, al fine di realizzare un equo contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente rilevanti della persona, e nella prospettiva di un potenziamento dei poteri di prevenzione e mediazione della Commissione, la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha rafforzato il ruolo dell’Autorita’ all’interno delle dinamiche del conflitto, ove lo stesso non trovi la sua naturale definizione nell’ambito della normale dialettica sindacale;

2. che, secondo il vigente impianto normativo, il confronto e il negoziato fra le parti sociali costituiscono gli strumenti prioritari per la composizione del conflitto collettivo, tanto piu’ auspicabili, quanto piu’ e’ forte, in caso di astensione dalle prestazioni lavorative, il rischio di gravi lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti della persona;

Considerato:

1. che l’art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che la Commissione “ricevuta la comunicazione di cui all’art.2, comma 1, puo’ assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale puo’ invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione”;

2. che la disposizione di cui sopra consente alla Commissione di attivare non soltanto un potere di verifica in ordine all’avvenuto adempimento degli obblighi procedurali di natura preventiva, dettati dalla disciplina in vigore, ma anche, e soprattutto, un’indagine rivolta ad accertare l’esistenza di possibili spazi per una composizione della vertenza, attraverso l’assunzione di informazioni e/o la convocazione delle parti in apposite audizioni;

3. che la lettera e) dell’art. 13 attribuisce alla Commissione un efficace strumento di conoscenza delle ragioni del conflitto collettivo, nonche’ incisivi poteri d’impulso, in considerazione della sua posizione terza nell’ambito delle relazioni industriali relative al settore dei servizi pubblici essenziali;

 

Ravvisata la necessita’ di contribuire a migliorare il funzionamento e l’effettivita’ del sistema di relazioni industriali, in un’ottica di prevenzione dei conflitti di particolare rilievo, per i quali la Commissione ritenga che sussista ancora un oggettivo margine di composizione della vertenza;

Ritiene che, nel quadro delle disposizioni dettate dall’art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia consentito alla Commissione, in sede di audizione delle parti, previo accertamento della sussistenza di ulteriori margini compositivi, formulare una proposta di risoluzione della controversia.

Nel rispetto del principio costituzionale della liberta’ sindacale, tale proposta non avra’ carattere vincolante per le parti, salvo nel caso in cui esse, aderendovi espressamente, la facciano propria, conferendole i caratteri di un vero e proprio accordo transattivo concluso dinanzi ad un’autorita’ amministrativa
indipendente.

In tale evenienza, lo stesso accordo avra’ efficacia obbligatoria tra le parti sociali e, al pari di altri accordi collettivi, potra’ essere fatto valere dinanzi alle autorita’ giurisdizionali competenti in caso di eventuale inadempimento.

Ritiene, inoltre, di precisare che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di composizione del conflitto promosso dalla Commissione, nonche’ la mancata attuazione della proposta di risoluzione della controversia, ratificata dalle parti sociali, puo’ essere oggetto di un autonomo procedimento di valutazione del comportamento dei soggetti coinvolti, coerentemente con quanto previsto dalle lettere h) ed i) dell’art. 13, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

 

 

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

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