schiamazzi localeSe il gestore di un pubblico esercizio non impedisce i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale può incorrere nella sanzione penale, perché ha l’obbligo giuridico di controllare.


 

Lo ricorda la Corte di Cassazione – con sentenza di questo mese la numero 30189 – chiamata a pronunciarsi sulla sentenza del Tribunale di Avellino. Si tratta di una condanna al titolare di una pizzeria per non aver impedito gli schiamazzi degli avventori del locale e per aver abusato degli strumenti di diffusione di musica ad alto volume all’interno del locale. In questo modo ha reso possibile il disturbato  delle occupazioni e del riposo delle persone presenti nello stabile e di quelli  vicini.

 

È il codice penale (articolo 659) che prevede il reato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto il legislatore ha inteso tutelare il bene della quiete pubblica, della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni. I rumori, quindi, devono avere una diffusività tale da qualificare l’evento di disturbo come potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. In caso di attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti dell’edificio.

 

Comunque sia, nel tutelare il bene comune della quiete il legislatore ha previsto due casi:  uno di carattere generale (art. 659, primo comma), che riguarda indistintamente “chiunque” disturbi e l’atro specifico che riguarda le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.

 

Il “vociare” e gli schiamazzi prodotti dagli avventori e la musica prodotta da un televisore sintonizzato su apposito canale, rientrano proprio nel primo caso visto che non si tratta di rumore derivante da attività produttiva. Quindi risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. Del resto al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.