E’ entrata in vigore il 20 marzo la legge 23 febbraio 2015 n. 19, pubblicata sulla G.U del 5 marzo, n. 53, che ha modificato l’ordinamento penitenziario ed il codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale
1. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».
Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso
1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e’ inserita la seguente: «, 416-ter». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Pertanto è in vigore dal 20 marzo la legge 23 febbraio 2015 n. 19 che ha modificato l’ordinamento penitenziario ed il codice di procedura penale.