Il nuovo beneficio fiscale sull’acquisto di abitazioni da affittare, l’esenzione da bollo e registro per gli atti che convalidano la rimodulazione al ribasso dei canoni di locazione pattuiti con contratti ancora in corso e la più ampia definizione del concetto di “manutenzione straordinaria” entrano nelle guide ad hoc, sul sito dell’Agenzia. Si tratta di misure previste dal Dl 133/2014 (lo “sblocca Italia”).
In particolare, la bochure “Fisco e casa: acquisto e vendita” accoglie la deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro): un incentivo, da ripartire in otto quote annuali di pari importo (al massimo 7.500 euro all’anno), che l’articolo 21 del Dl in argomento riserva a chi, negli anni 2014-2017, acquista immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300mila euro, l’agevolazione spetta anche per la costruzione di un’abitazione su un’area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale.
La guida riporta le condizioni necessarie per poter usufruire dell’agevolazione.
“Fisco e casa: le locazioni”, invece, riporta la novità contenuta nell’articolo 19, cioè l’esenzione dalle imposte di registro (67 euro) e di bollo (16 euro per ogni foglio) per la registrazione dell’atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere.
Infine, nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, entra la più ampia definizione di “manutenzione straordinaria”. In particolare, ora sono compresi nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, pure se variano le superfici delle singole unità immobiliari, purché però non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso (articolo 17).
Consulta gli allegati:
guida_fisco_e_casa_acquisto_e_vendita
guida_fisco_e_casa_le_locazioni1
guida_ristrutturazioni_edilizie1_0
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate