Sblocca Cantieri 2019, i Contratti Pubblici e le novità sugli appalti: IFEL (ANCI) mette a disposizione un documento relativo alla materia, frutto di un recente webinar.
Pubblicate da IFEL (ANCI) le slide sullo Sblocca Cantieri 2019 relative a un recente webinar dedicato alle novità in materia di Contratti Pubblici e Appalti.
Procedura negoziata senza bando dopo lo Sblocca Cantieri: alcune indicazioni.
Sblocca Cantieri 2019 e Contratti Pubblici
Ad esempio, l’art. 1 del DL (oggi recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare») è stato oggetto di una integrale riscrittura e, in particolare, prevede:
- la sospensione temporanea (fino al dicembre 2020) di alcune disposizioni,
che il DL aveva eliminato; - l’introduzione di prescrizioni con applicazione limitata temporalmente;
- la modifica di alcune disposizioni del d.lgs. n. 50/2016
Inoltre si è verificata la sospensione dell’«Articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate»:
- il DL aveva modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 sulla aggregazione e centralizzazione delle committenze prevendo la facoltà, in luogo dell’obbligo, per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (art. 37 comma 4).
- Con la legge di conversione, l’art. 37 riassume il suo contenuto originario ma l’obbligo viene sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Affidamenti sotto soglia
Infine, in materia di affidamenti sotto soglia, la legge di conversione interviene nuovamente sull’art. 36 del CCP introducendo modifiche che incidono anche sugli affidamenti di servizi e forniture.
Letteralmente, all’art. 36 comma 1 lett. b):
“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta. Fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.”
Ulteriori chiarimenti
In luogo della procedura negoziata, la norma reca ora il riferimento all’affidamento diretto previa valutazione di preventivi.
Si pone il tema di quali siano, sotto il profilo operativo, le differenze tra la procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici e l’affidamento diretto previa valutazione di più preventivi:
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro > procedura negoziata senza bando (art. 63 del CCP) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata senza bando (art. 63 del CCP) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alla procedura aperta (art. 60 del CCP), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.