Il 17 novembre ci sarà uno sciopero generale che interesserà diversi settori, ma quali sono le sanzioni per i sindacati e i lavoratori che violano la precettazione?
Venerdì prossimo, 17 novembre 2023, ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori (scuola, trasporti, pubblica amministrazione, etc.).
Fin da subito c’è stato uno scontro tra le sigle sindacali e il Garante degli scioperi, inoltre, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato l’ordinanza di precettazione.
L’ordinanza consentirà lo sciopero tra le ore 9 e le ore 13, per tutto il settore trasporti, anche se Cgil e Uil avevano annunciato di voler andare avanti con la loro decisione e scioperare tutto il giorno.
Ma quali sono le possibili sanzioni per i sindacati e i lavoratori che sciopereranno, nonostante l’ordinanza? Vediamolo insieme.
Sanzioni lavoratori e sindacati che violano precettazione: ecco quali sono
Nei giorni scorsi, la Commissione di garanzia aveva invitato Cgil e Uil ad escludere il trasporto aereo dallo sciopero e a ridurre la durata dello sciopero stesso, per quanto riguarda i trasporti.
Le due sigle sindacali hanno accolto la richiesta per il trasporto aereo, escludendolo dallo sciopero e hanno ridotto la durata della protesta per gli elicotteri.
Dopo l’annuncio della precettazione del Ministro Salvini, si riuniranno oggi le due sigle sindacali, per discutere sulla durata dello sciopero, poiché le conseguenze riguarderebbero, non solo i sindacati, ma anche i lavoratori.
Come spiegato dalla docente Silvia Ciucciovino, ordinaria di Diritto del lavoro all’Università degli Studi Roma Tre:
“La Commissione di garanzia ha adottato l’8 novembre un provvedimento con il quale ha invitato i sindacati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l’astensione dal lavoro ad altra data. In caso di violazione della delibera della Commissione e, dunque, nel caso i sindacati proclamino o aderiscano allo sciopero nazionale del 17 novembre rischiano la sospensione dei permessi sindacali retribuiti, o dei contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, o entrambi, per la durata dell’astensione. E comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a 2500 euro e non superiore a 100mila euro, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione, della eventuale recidiva e della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le stesse organizzazioni sindacali possono inoltre essere escluse dalle trattative alle quali partecipano per un periodo di quattro mesi dalla cessazione del comportamento”.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it