No all’aumento delle sanzioni civili del 50% per i datori di lavoro che impiegano lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Lo ricorda l’Inps nella Circolare 129/2016 con la quale passa in rassegna le novità introdotte dal decreto legislativo 151/2016.
In particolare per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore di tale norma, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. E cioè una sanzione civile pari al 30% nel limite comunque del60% dell’importo dei contributi o premi complessivamente dovuti entro la scadenza di legge con esclusione, quindi, dell’incremento aggiuntivo del 50% degli importi come previsto dall’articolo 4, comma 1 della legge 183/2010.
Relativamente ai profili temporali, l’Inps precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010. Ne consegue che le Sedi che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento è iniziato dopo il 23 settembre 2015, per i quali siano state applicate sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, dovranno ricalcolare secondo la nuova disciplina le sanzioni da applicare.
L’Inps ricorda, infine, che hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta dalla legge 388/2000. A tal fine i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”. Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione degli importi da rimborsare. Il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.