Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente reso nota l’ingiunzione 759/2024, con cui ha adottato un approccio più flessibile nei confronti delle associazioni senza scopo di lucro in materia di sanzioni per violazioni della normativa sulla privacy.


La decisione si basa su un’interpretazione dell’articolo 83 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), tenendo conto della natura, delle finalità e delle condizioni economiche di queste realtà.

Un quadro normativo orientato alla proporzionalità

Secondo l’articolo 83 del GDPR, le sanzioni amministrative devono essere determinate in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. In questo caso specifico, il Garante ha riconosciuto che l’ente destinatario del provvedimento operava con risorse finanziarie limitate e finalizzate esclusivamente a scopi formativi, divulgativi e informativi. Di conseguenza, ha ritenuto che le violazioni contestate derivassero da una condotta colposa piuttosto che dolosa, giustificando così una riduzione della sanzione.

Il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 83, paragrafo 1, ha dunque avuto un peso determinante nella valutazione del caso. L’Autorità ha considerato non solo l’entità della violazione, ma anche la capacità economica dell’associazione e la sua situazione finanziaria compromessa da una grave perdita di esercizio. In questo modo, è stato riconosciuto che un’applicazione rigida delle sanzioni avrebbe potuto compromettere l’esistenza stessa dell’organizzazione, con il rischio di ostacolare le attività di interesse generale che essa svolge.

Privacy e terzo settore: un equilibrio necessario

Le associazioni senza scopo di lucro gestiscono spesso dati sensibili, in particolare quando operano in ambiti come l’assistenza sociale, la tutela dei diritti o la promozione culturale. Per questo motivo, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni del GDPR, che impone standard rigorosi per la raccolta, l’archiviazione e il trattamento delle informazioni personali. Tuttavia, la complessità della normativa e le risorse limitate di molte realtà del terzo settore rendono difficile la piena conformità alle prescrizioni.

Proprio per queste ragioni, il Garante ha adottato un approccio più sfumato rispetto a quello riservato alle imprese commerciali. Pur confermando la necessità di tutelare i diritti dei cittadini in materia di dati personali, ha ritenuto opportuno modulare le sanzioni in base alle specificità degli enti coinvolti. Questa impostazione evita che le organizzazioni non profit vengano penalizzate in misura sproporzionata rispetto alla loro capacità economica e operativa.

Implicazioni della decisione del Garante

La scelta di attenuare le sanzioni per gli enti del terzo settore potrebbe costituire un precedente significativo per future valutazioni in materia di privacy. Da un lato, si conferma l’importanza di un’applicazione flessibile del GDPR, che tenga conto delle diverse realtà organizzative; dall’altro, si ribadisce la necessità per le associazioni di adottare misure adeguate per garantire la protezione dei dati personali.

Questa decisione solleva inoltre un tema di più ampia portata: come bilanciare l’esigenza di trasparenza e sicurezza con la sostenibilità delle attività degli enti non profit? Se da una parte il rispetto delle normative in materia di privacy è imprescindibile, dall’altra occorre evitare che adempimenti troppo gravosi possano minare la sopravvivenza di realtà che svolgono un ruolo essenziale nel tessuto sociale.

Possibili sviluppi e raccomandazioni per gli enti non profit per evitare sanzioni in materia di privacy

Per evitare problemi con la normativa sulla protezione dei dati, le associazioni devono adottare un approccio proattivo alla compliance. Tra le azioni consigliate vi sono:

  • Formazione del personale: Sensibilizzare i volontari e i dipendenti sulle regole del GDPR per ridurre il rischio di errori e violazioni.
  • Nomina di un responsabile della protezione dati (DPO): Anche se non obbligatorio per tutti gli enti, un DPO può fornire un supporto essenziale nell’adeguamento alle normative.
  • Adozione di misure di sicurezza adeguate: Utilizzo di sistemi crittografici, aggiornamento delle policy di accesso ai dati e verifica periodica delle procedure interne.
  • Redazione di informative chiare e accessibili: Garantire che i soggetti interessati siano consapevoli delle modalità di trattamento dei loro dati e dei loro diritti.
  • Valutazioni periodiche della conformità: Effettuare controlli regolari per individuare eventuali criticità e intervenire tempestivamente.

Conclusioni

La decisione del Garante rappresenta un segnale importante per il mondo del non profit, sottolineando la necessità di un’applicazione della normativa privacy che tenga conto della natura e delle risorse degli enti coinvolti. Tuttavia, questa maggiore flessibilità non deve essere interpretata come un’esenzione dagli obblighi previsti dal GDPR: le associazioni devono comunque adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali, dimostrando un impegno concreto nella tutela della privacy.

In un contesto normativo in continua evoluzione, il tema della protezione dei dati nel terzo settore rimane centrale. Sarà quindi fondamentale monitorare gli sviluppi futuri e promuovere strategie che consentano agli enti non profit di operare in conformità con le disposizioni vigenti, senza che ciò comprometta la loro missione sociale.

Il testo del provvedimento

Qui il documento completo.