sanzioni-inosservanza-obblighi-anagraficiLa recente Circolare del Ministero dell’Interno numero 35/2024 fornisce una panoramica sulle sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi anagrafici e al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero. 


Le modifiche sono state introdotte dall’articolo 1 comma 242 della Legge n. 213/2023 che ha modifcato l‘art. 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). In aggiunta il comma 243 del medesimo articolo ha inserito due ulteriori disposizioni (commi 9-ter e 9-quater) nell’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero).

Con questa recentissima circolare vengono pertanto illustrate le disposizioni sul nuovo impianto sanzionatorio e si forniscono le prime direttive per la loro applicazione.

Le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi anagrafici

Il nuovo impianto sanzionatorio trova applicazione nei confronti dei responsabili delle dichiarazioni anagrafiche, nello specifico a chi omette:

  • trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero;
  • trasferimento di residenza all’estero;
  • costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  • cambiamento di abitazione.

In particolare, il comma 2 dell’art. 11 disciplina due situazioni:

  • omissione della dichiarazione di trasferimento della residenza dall’estero: la novità consiste nell’aumento dell’importo della sanzione (pari adesso ad una somma compresa tra 100 e 500
    euro) senza cambiamenti nei termini di rendere la dichiarazione, che dev’essere fatta entro 20 giorni dal trasferimento, salvo segnalazioni da altri comuni che possono estendere tale termine.
  • omissione della dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero: in questo caso, è stata introdotta una sanzione pecuniaria amministrativa (da 200 a 1.000 euro) per l’obbligo già previsto dalla legge ma non precedentemente sanzionato. Il termine per dichiarare il trasferimento all’estero è di 90 giorni dalla data di emigrazione.

In entrambi i casi, è prevista una riduzione della sanzione se la dichiarazione viene fatta tardivamente ma entro 90 giorni dalla scadenza, senza che siano state avviate attività amministrative di accertamento.

L’ufficiale di anagrafe del comune di residenza è l’autorità competente per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni. Anche i comuni che comminano le sanzioni ne ricevono i proventi.

Le norme prevedono anche l’intervento degli uffici consolari per i trasferimenti di residenza all’estero, che promuovono la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche.

Le sanzioni devono essere notificate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione dell’obbligo anagrafico. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è avviato dopo la definizione del procedimento di iscrizione anagrafica o cambio di residenza.

Nuovi obblighi di comunicazione

La modifica all’articolo 6 della legge 470/1988 riguardante l’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero introduce nuovi obblighi di comunicazione per le pubbliche amministrazioni e i comuni. Questi obblighi riguardano due aspetti principali:

  • comunicazione alle autorità anagrafiche e consolari: le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare ai comuni di residenza anagrafica e agli uffici consolari competenti per territorio tutte le informazioni rilevanti che indicano una residenza all’estero di fatto di cittadini italiani. Questo implica che se le pubbliche amministrazioni acquisiscono elementi che suggeriscono che un cittadino italiano risiede effettivamente all’estero, devono trasmettere queste informazioni ai comuni di residenza e agli uffici consolari pertinenti.
  • comunicazione all’Agenzia delle Entrate: i comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio effettuate nell’anagrafe dei cittadini italiani all’estero (AIRE). Questo obbligo mira a garantire un maggiore controllo fiscale sulle persone che trasferiscono la loro residenza all’estero e a rendere più efficace il monitoraggio delle loro attività fiscali.

Deroghe all’obbligo di iscrizione all’AIRE

La Circolare infine rammenta che l’obbligo di iscrizione nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), di cui alla legge n. 470/1988, si richiama, è escluso per i connazionali che si recano all’estero per periodi limitati non superiori a 12 mesi, e per le categorie espressamente elencate nella medesima legge:

  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonchè dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Il testo della Circolare del Ministero dell’Interno

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it