In seguito al decreto Salva Italia la maggior parte dei lavoratori ha visto allontanarsi notevolmente la possibilità di collocarsi ufficialmente in pensione. Una delle rare eccezioni consente la possibilità di accedere a un trattamento pensionistico anticipato.

Il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 214/2011 fa salva la facoltà dei lavoratori che possono far valere al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.

Nel contempo, però, stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati.

Alcune di queste deroghe sono contenute nella “normativa Amato”, sopravvissute alla Riforma Fornero. La Circolare INPS n. 65 del 1995, ha illustrato le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La Circolare INPS 16/2013, conferma le deroghe, e rimette chiarezza sul requisito contributivo dei 15 anni. Infatti, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.

Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più volte citato.

Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

L’eccezione, si ricorda è accessibile solamente ai dipendenti del settore privato, poiché l’Inpdap ha escluso i dipendenti pubblici da questo computo in maniera categorica.

 

 

 

 

FONTE: INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

 

 

 

 

trattamenti pensionistici