In caso di offerte uguali, il RUP deve procedere sempre al sorteggio? I chiarimenti arrivano dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, con la sentenza del 24 marzo 2016, n. 1560.
Se la stazione appaltante prevede nel bando di gara che, in caso di parità di punteggio tra concorrenti, si procederà a sorteggio, l’atto stesso non può ritenersi legittimo poichè il RUP deve sempre richiedere agli interessati, previamente, di presentare la propria offerta migliorativa.
La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha affermato che l’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. n. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò quand’anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l’unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte (C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, sentenza 9 maggio 2005 n. 733).
Secondo tale orientamento, la definitiva parità tra le offerte deve ritenersi realizzata solo ove non si siano avute, per qualsiasi causa, offerte migliorative, ovvero ove queste ultime siano risultate di pari importo tra loro, potendosi procedere al sorteggio solo in tali ipotesi.
Tale disposizione risponde alla finalità di assicurare all’Amministrazione, a fronte della parità tra i concorrenti, la possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere meramente alla sorte la scelta tra i due partecipanti classificati con pari punteggio.
La norma, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato, non è stata mai abrogata né implicitamente né esplicitamente dagli interventi legislativi susseguitisi in materia di appalti, e non incontra limitazioni nell’ambito applicativo, essendo, pertanto, suscettibile di applicazione in tutte le procedure di gara.
L’Amministrazione resistente ha evidenziato, al riguardo, che la disposizione citata potrebbe trovare applicazione solo nel caso di criterio di aggiudicazione coincidente con il prezzo più basso, e non ove l’aggiudicazione debba essere disposta, come in questo caso, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché in tale ultima ipotesi non sarebbe esperibile il meccanismo delle offerte migliorative.
Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo della Sentenza, in allegato a questo articolo.