La sezione di Latina del Tar Lazio con la sentenza n. 325/2017, afferma un principio di diritto che riguarda le gare d’Appalto e l’eventuale casistica del RUP che ricopre la carica di presidente della Commissione di Gara.
Con il ricorso principale e i motivi aggiunti la ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti della gara indicata in epigrafe in particolare sostenendo che:
– la commissione non avrebbe proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta pubblica violando la previsione dell’articolo 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
– il presidente della commissione di gara non aveva titolo a ricoprire tale funzione sia perché sprovvisto di competenza nella materia cui si riferisce il servizio sia perché ha svolto anche la funzione di responsabile unico del procedimento; inoltre egli ha svolto la funzione di componente della commissione incaricata di svolgere la gara per analogo servizio presso un diverso comune (gara vinta dalla controinteressata) con conseguente dubbio in ordine alla sua imparzialità.
L’articolo 77, comma 4, d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 secondo cui
“i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
la mancata esclusione del presidente dalla regola prevista dall’articolo 77 implica chiaramente che il r.u.p. non possa essere componente della commissione nemmeno quale presidente e quindi il superamento della giurisprudenza formatasi sotto il vigore del soppresso codice degli appalti.
Manca quindi, a detta dei giudici, l’esclusione del presidente, per cui il Rup non può essere componente della commissione nemmeno quale presidente, talché il nuovo Codice dei contratti ha travolto le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza formatasi sulle vecchie norme.
Approccio condiviso anche dall’Anac nelle linee guida approvate con la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, secondo cui il ruolo di Rup è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice.