RUP commissione giudicatriceIl TAR di Catanzaro, con la Sentenza del 06.04.2017 n. 603, ha fornito chiarimenti sui presupposti dell’incompatibilità del RUP quale membro della Commissione Giudicatrice di una gara d’appalto.


L’oggetto dell’appalto in questione rientra nell’allegato II B del Codice dei Contratti nella categoria “22” ( CPV 79621000-3 servizi di fornitura personale d’ufficio) e come tale è escluso dall’applicabilità del Codice degli Appalti.

 

Ne discende che l’amministrazione non appare obbligata a utilizzare uno dei criteri descritti nell’allegato P del d.p.r. n. 207/2010, fermo restando che parte ricorrente non ha contestato le modalità di calcolo con riferimento a tutti e 5 i criteri previsti nel citato allegato, limitandosi a contestare l’utilizzabilità del criterio adottato dall’amministrazione a vantaggio del criterio scelto dal ricorrente stesso. Al contrario il citato d.p.r. prevede che nel caso di gare effettuate sulla base di offerta economicamente più vantaggiosa, “il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando una scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invio”. Pertanto, anche in via di allegazione il motivo di impugnazione appare in realtà inammissibile non essendo stato descritto l’esito del procedimento valutativo sulla base di tutti i criteri astrattamente applicabili.

 

L’aver predisposto alcuni atti della procedura di gara non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. In sostanza, la dott.ssa F. ha effettuato una «funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che, pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione.

 

Pertanto, vi è senz’altro violazione del citato art. 84 e tale violazione è idonea a determinare l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il fatto che la gara rientri in una delle categorie escluse dall’applicazione del Codice degli appalti non incide sull’esito della controversia, in quanto la disposizione costituisce espressione dei principi di imparzialità e oggettività ed è quindi applicabile anche ai contratti esclusi ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006.