La causa trae origine da un’illegittima aggiudicazione di un servizio del parco archeologico da parte di un Comune sardo.
Il Rup può essere condannato dalla Corte dei Conti alla refusione delle spese sostenute dal Comune nel giudizio amministrativo per appalto illegittimo?
La controversia discussa in sede amministrativa è stata trattata sia in primo grado che in appello; le spese di giudizio sono state riconosciute come debito fuori bilancio da parte dell’ente locale. Nella specie, il motivo dell’annullamento della gara era il mancato rispetto dei requisiti di capacità tecnica (esperienza riferita ai tre anni precedenti la gara), in capo alla impresa aggiudicataria.
In particolare, l’Amministratore, che assommava su di sé anche le funzioni gestionali proprie del settore competente, sarebbe responsabile per avere disposto l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, a discapito della ricorrente e a favore di un soggetto privo di idonei requisiti di partecipazione, così contravvenendo alle norme che prescrivevano la specifica condizione di ammissibilità, come riconosciuto dal giudice amministrativo. Al medesimo, è inoltre imputato di aver perseverato in tale situazione di illegalità, generata dalla propria condotta, a seguito delle rimostranze avanzate dalla società pretermessa, in pendenza del periodo in cui avrebbe ancora potuto recedere dalla scelta effettuata, senza conseguenze onerose per l’erario.
La Sezione rileva che in effetti nella sentenza n. 756 del 2014, il TAR Sardegna ha affermato che la Xxxxxxxxxxxx avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non possedeva i requisiti di capacità tecnica richiesti dall’art. 7 del bando e dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto, che per stabilire le competenze che avrebbero dovuto possedere i partecipanti, hanno fatto espresso richiamo alla norma del codice dei contratti (art. 42 del D. l.vo 163 del 2006).
Per giustificare l’esclusione della Xxxxxxxxxxxx, nella fase di attuazione della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, il Sindaco, in sede di risposta all’invito a dedurre, ha sostenuto che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, attraverso la certificazione emessa da un Ente abilitato secondo il QCER, costituiva uno dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara. La Procura erariale ha evidenziato che secondo il TAR Sardegna lo specifico elemento documentale atteneva all’attribuzione del punteggio in sede di esame dell’offerta e non ai presupposti per la partecipazione, per la quale “era semplicemente stabilita un’idonea certificazione, da tenere distinta rispetto al successivo scrutinio concernente il grado di capacità tecnica dei diversi concorrenti”.
In allegato il testo completo della Sentenza.