184_rumore_condominio[1]Il risarcimento del danno scatta in automatico dopo la dimostrazione dell’esistenza dei rumori oppure è necessario fornire un ulteriore elemento di prova?

 


Quando un vicino di casa fa rumore e, contro di lui, viene intrapreso un giudizio in tribunale volto a ottenere il risarcimento, il soggetto molestato è tenuto a dimostrare di aver subito un danno o gli basta semplicemente provare l’intollerabilità del rumore stesso? A chiederselo è nuovamente la Cassazione con la Sentenza n. 661/2017.

 

Il condominio è tenuto a insonorizzare l’appartamento del custode, ma non deve nessun risarcimento ai confinanti, per il danno da rumore, se questi sono un po’ paranoici e maldisposti verso il prossimo. La Cassazione, si allinea alla Corte d’appello, che aveva annullato il risarcimento riconosciuto per il danno alla salute derivato dalle immissioni sonore provenienti dall’appartamento del portiere.

 

Il centro della questione è il cosiddetto «onere della prova» che, per regola generale, spetta a chiunque intraprende una causa contro un’altra persona e che implica l’obbligo, per il primo, di dimostrare il diritto fatto valere in giudizio. Chi afferma di aver subito una lesione deve dimostrare non solo il fatto da cui è scaturita tale lesione, ma anche la lesione stessa e il suo ammontare. Chi lamenta di non aver potuto riposare, a causa del fracasso proveniente dall’appartamento del piano di sopra, non solo deve dimostrare l’esistenza del fracasso stesso, ma anche il disturbo che ne ha subìto, sia in termini di compromissione delle proprie attività quotidiane (come il sonno notturno), sia in termini di riduzione della qualità della vita o di danno alla salute.

 

Per la Corte d’appello è sufficiente per escludere il nesso causale tra i rumori e il malessere ansioso-depressivo, che, spiegano i giudici, non va collegato a fattori ambientali ma a una personalità disturbata. Turbe dalle quali deriva una reazione abnorme a modeste sollecitazioni disturbanti.

 

Secondo l’art. 844 del codice civile

 

Il proprietario (di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.