Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 04.07.2017 n. 3264, ha espresso utili indicazioni sulll’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori.
L’appello principale censura la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le attività riconducibili al servizio di “customer satisfaction” non possono farsi rientrare nell’oggetto di gara tra le prestazioni appaltabili, con la conseguenza che l’avere indicato lo svolgimento di detto servizio in capo a diverse imprese costituenti il raggruppamento oggetto della Sentenza, in qualità di mandanti, viola l’art. 48, comma 4, dello stesso corpus legislativo, nonché l’art. 3.2 del disciplinare.
Ad avviso del Collegio, tale motivo è fondato, in quanto, il punto 3.2 del disciplinare di gara si limita a stabilire che l’operatore economico che partecipa in R.T.I. dovrà indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, senza porre limiti ad una partecipazione percentualmente minore od anche minima all’esecuzione del servizio.
Fondamentale inoltre ricordare che secondo il Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26, è stato chiarito, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, che l’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali.
In allegato il testo completo della Sentenza.